Depositi Dormienti
Si avvisa la Spettabile Clientela che, ai sensi del DPR 22/06/2007 n. 116 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23/12/2005 n. 266, in materia di depositi “dormienti”):
- i depositi effettuati presso le Banche di somme di denaro con l’obbligo di rimborso (es. conti correnti e depositi a risparmio);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (es. deposito titoli);
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, esclusa la Banca non specificatamente delegata in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro;
sono considerati "dormienti".
Al verificarsi della condizione di "dormienza" la Banca invia al Titolare del rapporto, (o a terzi da questi eventualmente delegati) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l’invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dalla Banca se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"
Anche i rapporti di deposito al portatore (es. Libretti di Risparmio al Portatore), il cui saldo sia superiore a 100,00 Euro e che non risultino movimentati da oltre 10 anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti".
Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della Banca di individuare i titolari ad oggi di tali rapporti "al portatore", si invitano gli attuali possessori a presentare presso gli sportelli della Banca, entro la data di scadenza del termine di 180 giorni indicata nei sottostanti elenchi, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
ELENCO DEPOSITI DORMIENTI:
- Elenco 11 dal 1 ottobre 2012 al 31 marzo 2013
- Elenco 12 dal 1 aprile 2013 al 30 settembre 2013
- Elenco 13 dal 1 ottobre 2013 al 31 marzo 2014
- Elenco 14 dal 1 aprile 2014 al 30 settembre 2014
- Elenco 15 dal 1 ottobre 2014 al 31 marzo 2015
- Elenco 16 dal 1 aprile 2015 al 30 settembre 2015
- Elenco 17 dal 1 ottobre 2015 al 31 marzo 2016
- Elenco 18 dal 1 aprile 2016 al 30 settembre 2016
- Elenco 19 dal 1 ottobre 2016 al 31 marzo 2017
- Elenco 20 dal 1 aprile 2017 al 30 settembre 2017
- Elenco 21 dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018
- Elenco 22 dal 1 aprile 2018 al 30 settembre 2018
- Elenco 23 dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
- Elenco 24 dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019
- Elenco 25 dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
- Elenco 26 dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2020
- Elenco 27 dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021
- Elenco 28 dal 1 aprile 2021 al 30 settembre 2021
- Elenco 29 dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022
- Elenco 30 dal 1 aprile 2022 al 30 settembre 2022
- Elenco 31 dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023
- Elenco 32 dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023
ELENCO DEPOSITI DORMIENTI ESTINTI
Cantù, 29 marzo 2024
La Direzione Generale