Depositi Dormienti

Si avvisa la Spettabile Clientela che, ai sensi del DPR 22/06/2007 n. 116 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23/12/2005 n. 266, in materia di depositi “dormienti”):

  • i depositi effettuati presso le Banche di somme di denaro con l’obbligo di rimborso (es. conti correnti e depositi a risparmio); 
  • i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (es. deposito titoli); 

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, esclusa la Banca non specificatamente delegata in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro

sono considerati "dormienti".

Al verificarsi della condizione di "dormienza" la Banca invia al Titolare del rapporto, (o a terzi da questi eventualmente delegati) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l’invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dalla Banca se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
 

DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"


Anche i rapporti di deposito al portatore (es. Libretti di Risparmio al Portatore), il cui saldo sia superiore a 100,00 Euro e che non risultino movimentati da oltre 10 anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti".

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della Banca di individuare i titolari ad oggi di tali rapporti "al portatore", si invitano gli attuali possessori a presentare presso gli sportelli della Banca, entro la data di scadenza del termine di 180 giorni indicata nei sottostanti elenchi, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

ELENCO DEPOSITI DORMIENTI:

ELENCO DEPOSITI DORMIENTI ESTINTI

Cantù, 29 marzo 2024

La Direzione Generale