Informativa intermediari assicurativi

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ
Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (IVASS): N. iscrizione D000027067 - sezione D (dal 1° febbraio 2007) - Per consultare il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi clicca qui.

Sede Legale: Corso Unità d'Italia, 11 - 22063 CANTÙ (CO)

Sedi Operative: tutte le nostre filiali

Tel. 031.719.111 - Fax 031.7377.800

email: info@cracantu.it

email PEC: info@pec.cracantu.it (casella abilitata a ricevere solo messaggi di posta elettronica certificata)

L’intermediario è soggetto alla vigilanza dell’IVASS.

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità per il contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie, come più avanti indicato, ai sensi dell'art. 10 sexies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19/05/2008, è facoltà del contraente di inoltrare per iscritto un reclamo inerente all'attività di intermediazione assicurativa della Banca, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori, direttamente alla banca stessa al seguente indirizzo:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ
Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Ufficio Reclami

Corso Unità d’Italia, 11

22063 CANTU (CO)

e-mailreclami@cracantu.it / PEC reclami@pec.cracantu.it

É altresì facoltà per il contraente di inoltrare per iscritto i reclami inerenti i comportamenti dell'Impresa di Assicurazione mandante, ivi compresi i soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, direttamente all'impresa di assicurazione stessa all'indirizzo presente nella documentazione contrattuale.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte del soggetto competente alla gestione del reclamo (Banca ovvero Impresa di Assicurazione), il contraente potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza, inoltrando reclamo all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo riguarda il comportamento della banca) o Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell'Impresa di Assicurazione), Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla banca o dall'impresa di assicurazione.

Per sapere come rivolgersi all’IVASS si può consultare il sito:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf

In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari, previsti dall'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca ai sensi dell'art. 10 quaterdecies, comma 2 del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

Per questioni attinenti agli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98) per i prodotti di investimento assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III, V e I per quanto attiene alle polizze rivalutabili e multi-ramo, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), il contraente che non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di sessanta giorni potrà rivolgersi alla CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA fax 068416703 - 068417707 o Via Broletto, 7 - 20121 MILANO oppure via e-mail PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it.
Sul sito internet www.consob.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all'Autorità.

Per questioni attinenti alla partecipazione ai Fondi Pensionistici Complementari, di cui al ramo VI, il contraente che non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, P.za Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA fax 0669506304 - oppure via e-mail PEC protocollo@pec.covip.it.
Sul sito internet www.covip.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all'Autorità.

Resta ferma la possibilità per il Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In particolare, il Cliente può rivolgersi:

  • all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i reclami attinenti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
  • all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF) per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto le polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005, sottoscritte dopo il 1° luglio 2007. Per sapere come rivolgersi all’ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it.

Oltre alla procedura avanti all'ABF/ACF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente periodo, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF o all'ACF di cui sopra oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia. La procedura di mediazione si svolge, con l'assistenza di un avvocato, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.