Mifid e Mifid II

NORMATIVA EUROPEA MIFID E MIFID II
(MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE, DIRETTIVA EUROPEA 2004/39/CE, DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE, REGOLAMENTO UE N. 600/2014 E ATTI DELEGATI)

Dal 1 novembre 2007 è in vigore la nuova disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari MIFID, ulteriormente rivista dal 03/01/2018 con l'entrata in vigore della c.d. MIFID II.
Tali normative definiscono un quadro normativo di riferimento uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea volto a garantire la protezione degli investitori, rafforzare la trasparenza dei mercati e disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse e degli altri sistemi di negoziazione.

Di seguito, si elencano alcune delle principali novità introdotte dalla MiFID II:

Più protezione per l'investitore
Alla base della MIFID II resta sempre il fondamentale presidio di tutela dell’investitore che è rappresentato dalla valutazione di adeguatezza. Tale valutazione si basa, anzitutto, sulla raccolta di una serie di informazioni sul cliente:

  • le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo di specifico di prodotto o servizio;
  • la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite;
  • i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Strumenti finanziari etichettati
La Banca analizza ogni prodotto finanziario che viene offerto per identificare quelli idonei a soddisfare le esigenze del Cliente, proponendogli solo quelli adeguati.
Inoltre, gli strumenti in possesso del singolo Cliente sono controllati nel tempo per verificare il mantenimento dell’adeguatezza.

Costi e Commissioni più chiari
I costi e le commissioni applicati agli strumenti d’investimento sono rappresentati in maniera più puntuale e trasparente, con indicazione di quanto incidono sul rendimento dell'investimento stesso, e comunicati periodicamente al Cliente di solito in occasione dell'invio dell'estratto conto di fine anno.

Documentazione
Per consentire al Cliente di comprendere e confrontare i prodotti d’investimento complessi, quali, ad esempio, i prodotti strutturati, i fondi comuni d’investimento alternativi, le polizze d’investimento assicurative, gli strumenti finanziari derivati, deve essere fornito un apposito documento (cosiddetto documento KID) con le informazioni chiave sul prodotto.
I documenti riportano le caratteristiche del prodotto, il livello di rischio su una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), il rendimento in base a diversi scenari del mercato, il costo  totale e dettagliato e l’incidenza del costo e delle commissioni sul rendimento, secondo una disciplina standard europea.

Documenti informativi

In adempimento alla suddetta normativa, di seguito riportiamo i seguenti documenti informativi:

comprensivi di:

  • INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI: alcuni dati essenziali sulla Banca e sui servizi da essa svolti;
  • INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO: principali strumenti posti a salvaguardia degli investimenti della clientela;
  • INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: alcune nozioni di base sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari e ai servizi di investimento;
  • INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI: un prospetto riepilogativo con l'indicazione di spese/commissioni percepite dalla Banca in relazione ai servizi forniti;
  • INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE: una descrizione sintetica della strategia adottata dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento;
  • INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA: lo schema di classificazione e di tutela degli investitori predisposto dalla Banca;
  • INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI: una spiegazione della strategia di esecuzione seguita dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà, oltre all'aggiornamento immediato del documento di sintesi, sia in forma cartacea che sul sito, una pronta informativa ai clienti a cura della Banca;
  • TERMINI DEL CONTRATTO: una sintesi delle principali clausole che regolano rispettivamente il "contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca, per la distribuzione di prodotti finanziari;