Le riforme della previdenza obbligatoria che si sono susseguite a partire dagli anni ‘90 e la necessità di assicurare comunque un adeguato livello di protezione sociale sono alcuni dei fattori che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel sistema pensionistico “forme complementari”, da affiancare al sistema assicurativo di base al fine di garantire più elevati livelli di copertura previdenziale ai lavoratori.
La previdenza complementare è rappresentata dai fondi pensione che sono una forma di risparmio gestita professionalmente con lo scopo di pagare pensioni che si aggiungono a quelle del sistema obbligatorio, in modo da assicurare migliori condizioni di vita ai pensionati
I contributi versati dal lavoratore durante la propria vita lavorativa, uniti a quelli del datore di lavoro ed agli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto (nel caso di lavoratori subordinati), confluiscono in conti previdenziali individuali intestati agli iscritti; tali somme vengono investite da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc.) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle politiche di gestione. Le decisioni di investimento avvengono nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti e negli statuti dei fondi.
La nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005 ed applicabile per quasi tutte le tipologie di lavoratori, ha incentivato la destinazione del TFR alla previdenza complementare. Per maggiori informazioni si rinvia al sito http://www.tfr.gov.it/.
Le possibili fonti di finanziamento della previdenza complementare per un lavoratore dipendente sono rappresentate da:
La recente riforma della previdenza complementare ha previsto che la contribuzione possa avvenire anche soltanto con il versamento del TFR. Il lavoratore può comunque scegliere di versare ulteriori contributi, in aggiunta al TFR: in questi casi, gli accordi o i contratti collettivi possono stabilire che il datore di lavoro sia obbligato a destinare un proprio contributo nel fondo contrattuale, in aggiunta a quanto già versato dal lavoratore. Il datore di lavoro puòdere, pur in comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare il contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare prescelta dal lavoratore.
La normativa non pone alcun limite all’ammontare massimo dei contributi che si possono versare nei fondi pensione, ma si limita solo a specificare i limiti di deducibilità fiscale (cioè di “convenienza”). Per i fondi pensione aperti, inoltre, è sempre possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi, così come è sempre possibile sospendere la contribuzione.
Con lo scopo di incentivare la previdenza complementare, la recente normativa ha previsto per i fondi pensione specifici vantaggi fiscali nel momento della contribuzione, della gestione e della fruizione della prestazione complementare.
I fondi pensione sono gli organismi che hanno lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria. La normativa prevede che prima dell’adesione, al fine di tutelare gli iscritti e di consentire una scelta meditata e consapevole, debba essere consegnata la documentazione informativa (riportante i costi del fondo pensione, le modalità di gestione finanziaria, i rischi connessi all’investimento, i rendimenti conseguiti). Gli iscritti hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni, con periodicità almeno annuale, sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione nonché, sull’ammontare della posizione individuale.
I fondi pensione rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 252/2005, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in:
Al termine della propria vita lavorativa l’aderente al fondo percepirà una prestazione complementare in relazione al capitale individuale (cioè al montante) maturato. L’importo del montante finale è legato sia ai versamenti effettuati che al rendimento della gestione finanziaria: occorre pertanto prestare particolare attenzione alla scelta del tipo di fondo e della linea di investimento perchè una differenza anche minima di rendimento annuo, cumulandosi nel tempo, può produrre risultati molto diversi in termini di capitale finale e quindi di livello della prestazione pensionistica goduta.
La pensione complementare si ottiene quando si maturano i requisiti di legge per la pensione pubblica (di anzianità o di vecchiaia) e purchè siano stati cumulati almeno 5 anni di partecipazione nel fondo pensione. In questi casi, il lavoratore riceverà una pensione integrativa che sarà determinata sulla base del capitale finale maturato e della sua età.
E’ prevista la possibilità di chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei limiti e per gli scopi previsti dalla normativa.
Il fondo pensione è uno strumento previdenziale che accompagna l’aderente per tutta la vita lavorativa fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Per questo motivo il riscatto è possibile solo nel caso di:
In caso di decesso prima che si raggiunga il diritto alla pensione complementare, l’intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi legittimi oppure da un altro beneficiario espressamente indicato dal sottoscrittore.
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù colloca due diversi prodotti:
|
Informativa al pubblico Basilea2 |