AVVISO PER DEPOSITI "DORMIENTI"
Si avvisa la Spettabile Clientela che, ai sensi del DPR
22/06/2007 n. 116 (Regolamento di attuazione dell’art. 1,
comma 345, della Legge 23/12/2005 n. 266, in materia di depositi
“dormienti”):
- i depositi effettuati presso le Banche di somme di denaro
con l’obbligo di rimborso (es. conti
correnti e depositi a
risparmio);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed
amministrazione (es. deposito
titoli);
in relazione ai quali si siano
verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione
ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati,
esclusa la Banca non specificatamente delegata in forma scritta, per il
periodo di tempo di 10 anni
decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e
degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro;
sono considerati "dormienti".
Al verificarsi della condizione di "dormienza" la Banca invia al
Titolare del rapporto, (o a terzi da questi eventualmente delegati)
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata
all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto,
l’invito ad impartire disposizioni,
entro
il termine di 180 giorni dalla data di ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine,
il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a
ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo
istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di
estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dalla Banca se,
entro il predetto termine di 180 giorni,
verrà
effettuata un’operazione o movimentazione ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati,
escluso l’intermediario non specificatamente delegato in
forma scritta.
DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"
Anche i rapporti di deposito al portatore (es.
Libretti di Risparmio al Portatore),
il cui saldo sia superiore a 100,00 Euro e che non risultino
movimentati da oltre 10 anni, sono assoggettati alla disciplina dei
depositi "dormienti".
Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e
stante
l’impossibilità della Banca di individuare i
titolari ad oggi di tali rapporti "al portatore", si
invitano gli attuali possessori a presentare presso gli sportelli della
Banca,
entro la data di scadenza del termine di 180 giorni indicata nei sottostanti elenchi, i relativi titoli rappresentativi,
disponendo l’effettuazione di
un’operazione o di una movimentazione. Si fa
presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine,
il rapporto verrà estinto
e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le
modalità previste dal Regolamento.
Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore
informazione.
- ELENCO DEPOSITI DORMIENTI
- ELENCO DEPOSITI DORMIENTI ESTINTI
Cantù, 24 settembre 2009
La Direzione Generale